La Legge federale sulle professioni psicologiche (LPPsi)
Il 1o aprile 2013 è entrata in vigore la Legge federale sulle professioni psicologiche (LPPsi). Attraverso questa legge l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) fornisce alle professioni psicologiche rilevanti nel campo delle politiche sanitarie alcuni standard vincolanti per tutta la Svizzera rispetto alla formazione di base e postgraduale e all’esercizio della professione.
Ciò significa che la LPPsi regolamenta la formazione di base e postgraduale degli psicoterapeuti. L’uniformazione a livello federale dei criteri per l’esercizio della professione consiste nel riuscire a fornire una qualità ugualmente elevata per tutta la Svizzera nell’ambito dei trattamenti psicoterapici.
Uno dei punti cruciali di questa legge sono i requisiti degli studenti. Tutti i candidati che desiderano iniziare una formazione postgraduale in psicoterapia sono in possesso di un diploma universitario in psicologia e di specializzazioni in psicologia clinica e in psicopatologia per poter accedere alla formazione postgraduale. I titoli di studio esteri vengono esaminati dalla Commissione per le professioni psicologiche (CoPsi) prima del riconoscimento della loro equivalenza.
In Svizzera, gli istituti di formazione che desiderano offrire una formazione postgraduale in psicoterapia devono essere accreditati dallo Stato affinché i loro diplomati possano ottenere il «riconoscimento federale come psicoterapeuta» al termine della formazione postgraduale.
Con il concetto ASP Integral l’ASP è fortemente coinvolta nel processo di accreditamento. In qualità di organizzazione responsabile accompagna infatti gli istituti di formazione postgraduale nel processo di accreditamento e fornisce supporto nell'adempimento dei requisiti legati al rilascio dell'accreditamento.